I rinnovati articoli della Costituzione Italiana: l’ambiente come valore primario

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I rinnovati articoli della Costituzione Italiana: l’ambiente come valore primario

“Deus sive Natura”, diceva il filosofo Baruch Spinoza, per sintetizzare la sua visione metafisica, cosmologica e teologica del mondo. Egli non materializzava Dio, ma divinizzava il mondo; e così facendo, ha regalato l’opportunità ai posteri (laici e non) di dare un’accezione totalizzante alla Natura, o, per metterla in termini più precisi ed attuali, alla moltitudine degli ecosistemi terrestri.

Fatta questa premessa ideologica, passiamo a tempi decisamente più recenti: l’8 febbraio 2022, in Italia, la Camera ha approvato in maniera definitiva la proposta di legge che modifica due articoli della Costituzione, il 9 ed il 41. È un evento storico, per vari motivi: il primo è che, dalla sua promulgazione, mai nella Storia si era riusciti a cambiare il testo di uno dei primi 12 articoli della Costituzione, ossia quelli riguardanti i suoi principi fondamentali. Il secondo è che, essendo stata votata da oltre i due terzi del Parlamento, è una legge che entrerà subito in vigore, senza possibilità di referendum; infine il terzo riguarda i contenuti delle nuove aggiunte, che offrono spunti di riflessione e punti di partenza importanti per ristrutturare molte attività umane in un’ottica di rispetto dei luoghi naturali.

L’articolo 9, difatti, presenta ora un nuovo comma nel quale si determina il riconoscimento del principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Si riconosce anche il principio di tutela degli animali, i cui modi e forme vengono disciplinati dallo Stato. Il 41, riguardante la libertà di iniziativa economica privata, ha adesso integrazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e della salute nello svolgimento della prima, precisando che i programmi ed i controlli determinati dalla legge su tali attività devono essere indirizzati a fini non soltanto sociali, ma anche ambientali.

Come accade nel linguaggio giuridico, nessuna parola viene scelta a caso, né la sua interpretazione deve lasciare (in teoria) troppi dubbi: l’ambiente non si configura più come “mero bene o materia competenziale”, ma come valore “primario e sistemico”. Inoltre, come introdotto dalla riforma del Titolo V, modificativo dell’articolo 117 secondo comma della Costituzione, la sua tutela è appannaggio legislativo esclusivo dello Stato, mentre la “valorizzazione” dei beni ambientali è affidata alle Regioni [1].

Ci sono due implicazioni importanti che valgono la pena di essere sottolineate, tra le molte che possono sorgere da una lettura attenta dei nuovi testi di legge. Innanzitutto, il concetto di “interesse delle future generazioni” è nuovissimo: si dà luce alla questione della sostenibilità, che si concretizza in un lascito di opportunità equivalenti ai cittadini del futuro e che si declina in tanti campi (economica, sociale, ambientale, ecc.); in secondo luogo, si passa da una visione “paesaggistica” dell’ambiente ad una decisamente più “trasversale”, rendendo la sua tutela un impegno da condividere con più professionisti, dotati di competenze che coprono più ambiti. È il concetto di équipe multidisciplinare molto caro alla medicina, a buon diritto, ed entrato nel linguaggio della comunità scientifica da tempo; poter testimoniare la sua applicazione anche ad ambiti di legge, nel momento in cui si volgono ad abbracciare il tema della salute degli ecosistemi, è un passaggio estremamente innovativo e da seguire con attenzione, partecipazione e creatività.

Riferimenti:

1. https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html#:~:text=L'8%20febbraio%202022%20la,i%20princ%C3%ACpi%20fondamentali%20della%20Costituzione.&text=3156)%20interviene%20sugli%20articoli%209,dell'ambiente%20nelle%20loro%20previsioni.

“A cura di Aurora Heidar Alizadeh” - Università Cattolica del Sacro Cuore.

Aurora Heidar Alizadeh - Università Cattolica Del Sacro Cuore